Il Collegio di Garanzia si è espresso in merito alla battaglia giudiziari tra Frosinone e Palermo.
serie b
Il Collegio di Garanzia annulla la sentenza sul caso Frosinone-Palermo: si torna in appello. I dettagli
Il CONI fa un passo indietro e rende nulla la precedente decisione della Corte d'Appello Federale
Sono stati respinti i ricorsi presentati sia dai ciociari che dai rosanero, ma l'organo giudicante ha anche chiesto una nuova valutazione delle sanzioni a carico dei ciociari e di cambiare la composizione collegio. Si tratta di un evento praticamente storico perché si torna al precedente grado di giudizio che aveva inflitto al club laziale un'ammenda di 25.000 euro e l'obbligo di disputare due gare con lo stadio "Benito Stirpe" privo di spettatori a causa del comportamento dei suoi sostenitori. Un risultato importante raggiunto da parte della società rosanero che, orfana di Giovanni Giammarva, ha ottenuto questo risultato grazie al meticoloso lavoro del suo pool di avvocati. Ecco la nota ufficiale pubblicata dal CONI:
Prima Sezione: riuniti i ricorsi di Palermo e Frosinone, annullata la sentenza CSA /FIGC del 27 giugno
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Mario Sanino, al termine della sessione di udienze tenutasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:
HA RIUNITO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2018, presentato, in data 26 luglio 2018, da parte della società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, a Sezioni Unite, emessa a mezzo Comunicato ufficiale n. 168/CSA del 26 giugno 2018 e n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, contenenti, rispettivamente, il dispositivo e le motivazioni della decisione con cui è stato respinto il reclamo della U.S. Città di Palermo S.p.A. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega B (Comunicato Ufficiale n. 200/2018), che ha rigettato le domande della Società Palermo – di sanzionare la Società Frosinone con la perdita della gara disputata in data 16 giugno 2018 con il punteggio di 0-3, di non omologare il risultato della partita ed, in linea subordinata, previa squalifica del campo di giuoco del Frosinone, di non omologare e/o annullare il risultato della predetta gara, ordinandone la ripetizione – ed ha irrogato al Frosinone la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00, con l’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori e non ha adottato ulteriori provvedimenti sanzionatori per il comportamento dei suoi sostenitori;
CON IL
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Conseguentemente, ritenendo non coerentemente sanzionata la condotta evidenziata dalla CSA FIGC rispetto alla gravità dei fatti per come descritti in decisione, HA ANNULLATO con rinvio la sentenza della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, e la sentenza della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, onerando la CSA, in diversa composizione, ad uniformarsi, nella comminatoria della sanzione, al principio di diritto espresso in parte motiva.
HA RESPINTO per il resto le doglianze di entrambe le ricorrenti, con riferimento ai ricorsi n. 58/2018 e 62/2018.
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2018 e, per l’effetto, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese determinate in € 3.000,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario, per ciascuna parte resistente.
HA STABILITO che la CSA provvederà a regolamentare le spese di giudizio all’esito del giudizio di rinvio con riferimento ai ricorsi n. 58/2018 e 62/2018.
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